Accesso Civico concernente dati e ulteriori documenti (Art. 5, d.lgs. n. 33/2013)

L’accesso civico, regolato dal Decreto Legislativo n. 33/2013, permette a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti di cura accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. 

È possibile richiedere di far valere i propri diritti attraverso lo strumento dell’Accesso Civico, nei due seguenti ambiti.

  1. Accesso civico “semplice” (Accesso civico e altri contenuti, ex art. 5 D.lgs. 33/2013, Delibera ANAC n. 1309/2016): chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che si è obbligati a pubblicare, ma che risultino mancanti sul sito web istituzionale.
  2. Accesso civico “generalizzato” (tipo FOIA – Freedom of Information Act): chiunque può richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, purché non sussistano motivi di riservatezza o limiti previsti dalla legge.

L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque, a prescindere da una motivazione, alla Sant’Antonio spa tramite:

  • PEC all’indirizzo cmdsantonio@pec.it;
  • Email, ai seguenti indirizzi
    • richiesta.informazioni@centromedicosantantonio,it
    • richiesta.foia@centromedicosantantonio,it
  • raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo, Sant’Antonio spa, via Chironi 2, 09125 Cagliari;
  • consegna diretta presso gli Uffici Amministrativi della Sant’Antonio spa.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del documento) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa.

In caso di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato, sia il richiedente che i controinteressati possono presentare “richiesta di riesame” nelle medesime modalità indicate sopra, all’attenzione del Facente Funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Di seguito, l’elenco delle istanze di accesso civico presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi:

  • Non sono pervenute richieste di accesso civico.

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