L’accesso civico, regolato dal Decreto Legislativo n. 33/2013, permette a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti di cura accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
È possibile richiedere di far valere i propri diritti attraverso lo strumento dell’Accesso Civico, nei due seguenti ambiti.
- Accesso civico “semplice” (Accesso civico e altri contenuti, ex art. 5 D.lgs. 33/2013, Delibera ANAC n. 1309/2016): chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che si è obbligati a pubblicare, ma che risultino mancanti sul sito web istituzionale.
- Accesso civico “generalizzato” (tipo FOIA – Freedom of Information Act): chiunque può richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, purché non sussistano motivi di riservatezza o limiti previsti dalla legge.
L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque, a prescindere da una motivazione, alla Sant’Antonio spa tramite:
- PEC all’indirizzo cmdsantonio@pec.it;
- Email, ai seguenti indirizzi
- richiesta.informazioni@centromedicosantantonio,it
- richiesta.foia@centromedicosantantonio,it
- raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo, Sant’Antonio spa, via Chironi 2, 09125 Cagliari;
- consegna diretta presso gli Uffici Amministrativi della Sant’Antonio spa.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del documento) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa.
In caso di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato, sia il richiedente che i controinteressati possono presentare “richiesta di riesame” nelle medesime modalità indicate sopra, all’attenzione del Facente Funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Di seguito, l’elenco delle istanze di accesso civico presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi:
- Non sono pervenute richieste di accesso civico.